20 maggio 2014
A seguito del recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia di indennità di frequenza/accompagnamento, la riscossione (come pure le attività ad essa strumentali, quali, ad esempio, apertura e chiusura di conto corrente o libretto intestato al minore e destinato all'accredito degli importi, nonché prelievi) NON DEVONO RITENERSI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE.
Ne consegue che i genitori, o legali rappresentanti, dei minori destinatari delle suddette indennità potranno liberamente compiere ogni atto funzionale all'utilizzo delle indennità, senza necessità di ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.
In allegato la circolare dell'Ufficio Tutele del Tribunale Ordinario di Torino.
Ne consegue che i genitori, o legali rappresentanti, dei minori destinatari delle suddette indennità potranno liberamente compiere ogni atto funzionale all'utilizzo delle indennità, senza necessità di ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.
In allegato la circolare dell'Ufficio Tutele del Tribunale Ordinario di Torino.