13 agosto 2009
La Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”) contiene un brevissimo articolo – il 56 - che riguarda le domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, spettanti agli invalidi civili, nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
L’articolo estende a queste domande le medesime regole che già valgono per gli assegni e le pensioni per la cosiddetta “invalidità pensionabile”. La norma di riferimento (Legge 222/1984, art. 11), infatti, VIETA LA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE DI ACCERTAMENTO DELLO STATO INVALIDANTE – PER LE STESSE PRESTAZIONI – “FINO A QUANDO NON SIA ESAURITO L’ITER DI QUELLA IN CORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA O, NEL CASO DI RICORSO IN SEDE GIUDIZIARIA, FINO A QUANDO NON SIA INTERVENUTA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.”
La disposizione si applica (dal 4 luglio 2009), ai procedimenti di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (sordità prelinguale).
Risvolti applicativi : l’interessato non può presentare una nuova domanda di accertamento, se ha presentato ricorso davanti al giudice o se non ha ancora ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento dall’ASL o dall’INPS.
Per consultare Handylex e approfondire questa notizia, consultare il testo della Legge n. 69 del 18 giugno 09 (art.56) e la circolare INPS n. 97 del 6/09/09
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L’articolo estende a queste domande le medesime regole che già valgono per gli assegni e le pensioni per la cosiddetta “invalidità pensionabile”. La norma di riferimento (Legge 222/1984, art. 11), infatti, VIETA LA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE DI ACCERTAMENTO DELLO STATO INVALIDANTE – PER LE STESSE PRESTAZIONI – “FINO A QUANDO NON SIA ESAURITO L’ITER DI QUELLA IN CORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA O, NEL CASO DI RICORSO IN SEDE GIUDIZIARIA, FINO A QUANDO NON SIA INTERVENUTA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.”
La disposizione si applica (dal 4 luglio 2009), ai procedimenti di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (sordità prelinguale).
Risvolti applicativi : l’interessato non può presentare una nuova domanda di accertamento, se ha presentato ricorso davanti al giudice o se non ha ancora ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento dall’ASL o dall’INPS.
Per consultare Handylex e approfondire questa notizia, consultare il testo della Legge n. 69 del 18 giugno 09 (art.56) e la circolare INPS n. 97 del 6/09/09
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