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Invalidità civile: ricorsi e domande di accertamento

13 agosto 2009

La Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.”) contiene un brevissimo articolo – il 56 - che riguarda le domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, spettanti agli invalidi civili, nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
L’articolo estende a queste domande le medesime regole che già valgono per gli assegni e le pensioni per la cosiddetta “invalidità pensionabile”. La norma di riferimento (Legge 222/1984, art. 11), infatti, VIETA LA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE DI ACCERTAMENTO DELLO STATO INVALIDANTE – PER LE STESSE PRESTAZIONI – “FINO A QUANDO NON SIA ESAURITO L’ITER DI QUELLA IN CORSO IN SEDE AMMINISTRATIVA O, NEL CASO DI RICORSO IN SEDE GIUDIZIARIA, FINO A QUANDO NON SIA INTERVENUTA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.”
La disposizione si applica (dal 4 luglio 2009), ai procedimenti di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (sordità prelinguale).
Risvolti applicativi : l’interessato non può presentare una nuova domanda di accertamento, se ha presentato ricorso davanti al giudice o se non ha ancora ricevuto ufficialmente il verbale di accertamento dall’ASL o dall’INPS.
Per consultare Handylex e approfondire questa notizia, consultare il testo della Legge n. 69 del 18 giugno 09 (art.56) e la circolare INPS n. 97 del 6/09/09
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