9 agosto 2007
Con una importante Sentenza (la n. 158 del 18 aprile 2007) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede la concessione del congedo retribuito di due anni anche al coniuge della persona con handicap grave.
Come si ricorderà quell'articolo ammetteva alla fruizione del congedo retribuito di due anni solo i genitori di persone con handicap grave oppure i fratelli o le sorelle, conviventi con la persona con handicap, nel caso entrambi i genitori fossero deceduti o fossero totalmente inabili.
Dopo la Sentenza 158/2007, i congedi devono essere concessi - e in via prioritaria - anche al coniuge. Per rendere effettivamente applicata la nuova disposizione si attendevano le istruzioni operative degli Istituti previdenziali. L'INPS, con propria Circolare 112 del 3 agosto 2007, ha provveduto a "recepire" le indicazioni della Corte Costituzione, fornendo al contempo altre precisazioni di carattere generale.
L'INPS riassume le condizioni che individuano gli aventi diritto.
Il congedo retribuito di due anni spetta innanzitutto al coniuge convivente con la persona con handicap grave. Tale beneficio spetta prioritariamente al coniuge e cio' comporta alcuni riflessi sugli altri potenziali beneficiari nel caso in cui il disabile sia coniugato.
Inoltre il congedo retribuito spetta, in alternativa, ai genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave. Per i figli minorenni la fruizione del beneficio spetta anche in assenza di convivenza, mentre per i figli maggiorenni il congedo viene riconosciuto anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. Tali indicazioni valgono anche nel caso in cui il figlio non conviva con l'eventuale coniuge.
Se il figlio convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito che, lo ricordiamo, dura comunque due anni, anche frazionati, per ciascuna persona disabile.
Se il figlio convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai genitori.
Infine il congedo retribuito, come già detto, spetta, alternativamente, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona con handicap grave. La condizione è che entrambi i genitori siano scomparsi o siano totalmente inabili.
Anche in questo caso se il fratello disabile convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito di due anni.
Se invece il fratello convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai fratelli o dalle sorelle conviventi comunque dopo la scomparsa dei genitori o in caso di loro inabilità totale.
Tratto dal sito www.handylex.org
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Come si ricorderà quell'articolo ammetteva alla fruizione del congedo retribuito di due anni solo i genitori di persone con handicap grave oppure i fratelli o le sorelle, conviventi con la persona con handicap, nel caso entrambi i genitori fossero deceduti o fossero totalmente inabili.
Dopo la Sentenza 158/2007, i congedi devono essere concessi - e in via prioritaria - anche al coniuge. Per rendere effettivamente applicata la nuova disposizione si attendevano le istruzioni operative degli Istituti previdenziali. L'INPS, con propria Circolare 112 del 3 agosto 2007, ha provveduto a "recepire" le indicazioni della Corte Costituzione, fornendo al contempo altre precisazioni di carattere generale.
L'INPS riassume le condizioni che individuano gli aventi diritto.
Il congedo retribuito di due anni spetta innanzitutto al coniuge convivente con la persona con handicap grave. Tale beneficio spetta prioritariamente al coniuge e cio' comporta alcuni riflessi sugli altri potenziali beneficiari nel caso in cui il disabile sia coniugato.
Inoltre il congedo retribuito spetta, in alternativa, ai genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave. Per i figli minorenni la fruizione del beneficio spetta anche in assenza di convivenza, mentre per i figli maggiorenni il congedo viene riconosciuto anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. Tali indicazioni valgono anche nel caso in cui il figlio non conviva con l'eventuale coniuge.
Se il figlio convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito che, lo ricordiamo, dura comunque due anni, anche frazionati, per ciascuna persona disabile.
Se il figlio convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai genitori.
Infine il congedo retribuito, come già detto, spetta, alternativamente, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona con handicap grave. La condizione è che entrambi i genitori siano scomparsi o siano totalmente inabili.
Anche in questo caso se il fratello disabile convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito di due anni.
Se invece il fratello convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai fratelli o dalle sorelle conviventi comunque dopo la scomparsa dei genitori o in caso di loro inabilità totale.
Tratto dal sito www.handylex.org
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