16 febbraio 2007
Con la recente risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti relativi alle persone affette da pluriamputazioni e, in particolare, sulla documentazione sanitaria che questi soggetti devono presentare per accedere ai benefici fiscali.
La risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007 precisa che possono essere accettati anche certificati diversi da quello di handicap grave, purche' rilasciati da Commissioni pubbliche preposte all’accertamento degli stati invalidanti, e purche' indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti superiori. Da notare: l’Agenzia delle entrate si riferisce solo agli arti superiori, non agli arti inferiori. Viene ribadito che tali soggetti non sono tenuti, in forza della Legge 388/2000 citata, ad adattare il veicolo.
Pertanto, nel caso di amputati bilaterali degli arti superiori, possono essere accettate, indifferentemente, le seguenti certificazioni rilasciate da commissioni pubbliche:
· certificato di handicap (L. 104/1992) in cui sia indicata esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;
· certificato di invalidità (civile, lavoro, di guerra, di servizio, di inabilita' lavorativa) in cui sia esplicitamente indicata la perdita anatomica di entrambi gli arti).
Non vengono invece ritenute valide, per rientrare in questa categoria di beneficiari, le certificazioni che riportino una perdita funzionale degli arti superiori (cioe' non c’e' amputazione) o che si prestino a dubbi (cioe' che non precisino se la perdita e' funzionale o, come richiesto, anatomica).
Questi ultimi soggetti possono rientrare nella categoria delle persone con disabilita' motoria, oppure con gravi limitazione della capacita' della deambulazione, applicando quindi le condizioni gia' previste, quindi senza le eccezioni previste dalla risoluzione.
Nulla cambia per le persone con grave limitazione della capacita' deambulazione che continuano a dover presentare esclusivamente il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) con la esplicita indicazione, appunto, della grave limitazione della capacita' deambulazione.
Nel loro caso, l’Agenzia delle Entrate non ha previsto alcuna equiparazione, ad esempio, con il certificato di invalidita' civile nemmeno quando rechi espressamente la dizione “Invalido totale non in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore”.
La risoluzione n. 8 del 25 gennaio 2007 precisa che possono essere accettati anche certificati diversi da quello di handicap grave, purche' rilasciati da Commissioni pubbliche preposte all’accertamento degli stati invalidanti, e purche' indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti superiori. Da notare: l’Agenzia delle entrate si riferisce solo agli arti superiori, non agli arti inferiori. Viene ribadito che tali soggetti non sono tenuti, in forza della Legge 388/2000 citata, ad adattare il veicolo.
Pertanto, nel caso di amputati bilaterali degli arti superiori, possono essere accettate, indifferentemente, le seguenti certificazioni rilasciate da commissioni pubbliche:
· certificato di handicap (L. 104/1992) in cui sia indicata esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti;
· certificato di invalidità (civile, lavoro, di guerra, di servizio, di inabilita' lavorativa) in cui sia esplicitamente indicata la perdita anatomica di entrambi gli arti).
Non vengono invece ritenute valide, per rientrare in questa categoria di beneficiari, le certificazioni che riportino una perdita funzionale degli arti superiori (cioe' non c’e' amputazione) o che si prestino a dubbi (cioe' che non precisino se la perdita e' funzionale o, come richiesto, anatomica).
Questi ultimi soggetti possono rientrare nella categoria delle persone con disabilita' motoria, oppure con gravi limitazione della capacita' della deambulazione, applicando quindi le condizioni gia' previste, quindi senza le eccezioni previste dalla risoluzione.
Nulla cambia per le persone con grave limitazione della capacita' deambulazione che continuano a dover presentare esclusivamente il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge 104/1992) con la esplicita indicazione, appunto, della grave limitazione della capacita' deambulazione.
Nel loro caso, l’Agenzia delle Entrate non ha previsto alcuna equiparazione, ad esempio, con il certificato di invalidita' civile nemmeno quando rechi espressamente la dizione “Invalido totale non in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore”.