vai al contenuto vai al menu principale

Agevolazioni auto: niente piu' cointestazioni

8 febbraio 2007

Una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (17 gennaio 2007, n. 4) affronta e fornisce un'indicazione che dirime un aspetto controverso e di disomogenea applicazione relativo alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità.
La risoluzione genera risvolti operativi e applicativi sicuramente maggiori delle recenti disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2007 che inibisce la vendita dei veicoli "agevolati" prima che siano trascorsi due anni dal loro acquisto, pena la restituzione di tutti i benefici acquisiti.
La risoluzione n. 4/2007 risponde ad un interpello che sosteneva l'applicabilità delle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui il veicolo agevolato fosse intestato alla madre del disabile, essa stessa fiscalmente a carico del marito. Chi ha presentato l'interpello suggeriva, quindi, un'interpretazione estensiva della normativa vigente che prevede che il veicolo da acquistarsi, nel caso sussistano i requisiti sanitari e di diritto, possa godere delle agevolazioni solo se intestato al disabile stesso o al familiare che l'abbia fiscalmente a carico.
L'Agenzia delle Entrate precisa che: poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l'interpretazione delle stesse non puo' fondarsi su criteri analoghi o estensivi. Rigetta pertanto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
Il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia di proprietà di entrambi, non comporta comunque il riconoscimento dei benefici fiscali di cui si tratta in quanto il veicolo è stato intestato alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito. Oltre a questo precisa, in modo netto, che non è comunque ammissibile la cointestazione del veicolo: le norme non possono "essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo". L'intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico. Nel bene o nel male, la risoluzione mette fine, almeno su questi aspetti, ad una difforme applicazione delle agevolazioni fiscali sui veicoli.
Molti contribuenti hanno, fino ad oggi, ricercato la cointestazione del veicolo "agevolato" per diverse ragioni di opportunità e convenienza. La principale è di natura assicurativa. Contare sulla cointestazione consente di evitare di intestare l'assicurazione al familiare della persona disabile, facendo valere eventuali classi di merito più convenienti e maturate nel tempo. Ma c'è anche chi, non in modo del tutto infondato, ha intravisto in questa soluzione tentativi elusivi.
In ogni caso, dopo la risoluzione n. 4/2007, la cointestazione non sarà più possibile.
Tratto dal sito internet: www.handylex.org

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare le visite al sito (statistiche) e per farti visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze ed i gusti da te manifestati durante la tua navigazione su Internet