11 ottobre 2006
Dal 30 settembre 2006 è in vigore il Decreto legge n.261, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2006, recante: “Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali”.
Questi, in sintesi, i punti salienti del Decreto.
Per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti, sono sospese, fino al 30 giugno 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, qualora i conduttori:
- abbiano un reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro;
- siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento (comma 1).
I requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della stessa legge (comma 5).
Fonte: Ministero della solidarietà sociale
Questi, in sintesi, i punti salienti del Decreto.
Per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti, sono sospese, fino al 30 giugno 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, qualora i conduttori:
- abbiano un reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro;
- siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento (comma 1).
I requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della stessa legge (comma 5).
Fonte: Ministero della solidarietà sociale